Art. 5.
(Oneri finanziari e gratuità dell'ufficio).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze

 

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per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando, in parti uguali, l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
      2. L'esercizio dell'ufficio di tutore dell'infanzia è gratuito. È stabilita, con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, un'indennità speciale a titolo di rimborso spese.